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Archivio annuale 2016

Il Trust ( parte 1)

Che cosa è un Trust

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, pensato e sviluppato dall’ordinamento inglese e dalla tradizione di common law. Non ha una disciplina specifica nel nostro ordinamento in quanto l’Italia, partecipante alla Convenzione Aja del 1985, in cui si dettavano disposizioni comuni sulla legge applicabile al trust, non ha riconosciuto l’istituto e neppure ha inserito norme che lo disciplinassero nel nostro diritto interno. Pertanto l’applicazione di detto istituto nel nostro diritto civile richiede il rinvio alla disciplina elaborata da un paese straniero fra quelli ammessi dalla Convenzione dell’Aja.

Riconoscimento del Trust in Italia


Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
– Riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un trust sottoposto ad una legge straniera
– Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Convenzione)

I soggetti del Trust

– ll Disponente (settlor) che trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee
– Il Trustee che riceve i beni in trust per amministrarli, gestirli, conservarli secondo le disposizioni dell’atto istitutivo
– I Beneficiari, tra cui può esservi lo stesso disponente, ovvero la finalità o scopo del trust
– Il Guardiano, soggetto indispensabile nei trust di scopo, eventuale negli altri, con il compito di controllo sulle finalità del trust

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Antiriciclaggio disposizioni

La legge di stabilità 2016 prevede l’aumento della soglia per le transazioni contanti (resta invariato invece l’attuale limite per l’emissione di assegni trasferibili) e la soppressione delle norme che hanno riguardato il pagamento dei canoni di locazione e la filiera dei trasporti su strada.

Sono molte le novità in materia di antiriciclaggio contenute nella legge di stabilità 2016 e che hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

La prima è certamente quella che interviene nell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 e che aumenta da € 999,99 a € 2.999,99 il limite oltre il quale è vietato il trasferimento, a qualunque titolo, tra soggetti diversi, di:

  • denaro contante;
  • libretti di deposito bancari o postali al portatore;
  • titoli al portatore in euro o valuta estera.

La disposizione di cui sopra, intervenendo solo sul comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs. 231-2007, lascia sorprendentemente al vecchio limite di € 999,99 la somma massima che può essere pagata con un assegno trasferibile. Infatti, non è cambiato il comma 5 dell’art. 49 che prevede che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.

Inoltre, al comma 904 della predetta legge di stabilità, viene precisato che resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento, mediante l’utilizzo di strumenti telematici, di stipendi, pensioni e emolumenti a qualsiasi titolo erogati, di importo superiore a € 1.000.

Quindi, diversamente dal passato, dal 1° gennaio 2016 esistono due limiti diversi per le transazioni in contanti e per l’emissione di assegni bancari e postali, trasferibili.

Inoltre è stato previsto che per il servizio di rimessa del denaro che interessa gli Istituti di pagamento la soglia è di € 1.000.

Un’altra variazione in aumento riguarda gli sportelli cambia-valute. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai predetti soggetti autorizzati, il limite aumenta dai precedenti € 2.500 a € 3.000.