Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, pensato e sviluppato dall’ordinamento inglese e dalla tradizione di common law. Non ha una disciplina specifica nel nostro ordinamento in quanto l’Italia, partecipante alla Convenzione Aja del 1985, in cui si dettavano disposizioni comuni sulla legge applicabile al trust, non ha riconosciuto l’istituto e neppure ha inserito norme che lo disciplinassero nel nostro diritto interno. Pertanto l’applicazione di detto istituto nel nostro diritto civile richiede il rinvio alla disciplina elaborata da un paese straniero fra quelli ammessi dalla Convenzione dell’Aja.
Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
– Riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un trust sottoposto ad una legge straniera
– Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Convenzione)
– ll Disponente (settlor) che trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee
– Il Trustee che riceve i beni in trust per amministrarli, gestirli, conservarli secondo le disposizioni dell’atto istitutivo
– I Beneficiari, tra cui può esservi lo stesso disponente, ovvero la finalità o scopo del trust
– Il Guardiano, soggetto indispensabile nei trust di scopo, eventuale negli altri, con il compito di controllo sulle finalità del trust
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