Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, pensato e sviluppato dall’ordinamento inglese e dalla tradizione di common law. Non ha una disciplina specifica nel nostro ordinamento in quanto l’Italia, partecipante alla Convenzione Aja del 1985, in cui si dettavano disposizioni comuni sulla legge applicabile al trust, non ha riconosciuto l’istituto e neppure ha inserito norme che lo disciplinassero nel nostro diritto interno. Pertanto l’applicazione di detto istituto nel nostro diritto civile richiede il rinvio alla disciplina elaborata da un paese straniero fra quelli ammessi dalla Convenzione dell’Aja.
La specializzazione nel diritto dei trust è il fiore all’occhiello dei professionisti di Studio Magnani, ma è parte di una più ampia categoria di competenze che sono offerte per fornire una consulenza globale, integrata anche in ambiti ulteriori quali la gestione patrimoniale diversificata, la pianificazione successoria e fiscale anche internazionale, la realizzazione di attività solidali e filantropiche, la cura e gestione di beni immobili (real estate), di beni artistici, di beni di lusso, la consulenza in operazioni societarie anche straordinarie, con lo scopo di proteggere e tutelare gli interessi delle persone nel lungo periodo.
Il tutto sia a favore di clienti privati che istituzionali, tanto nazionali che esteri.
Al fine di delineare le caratteristiche principali di un trust, occorre prestare attenzione al fatto che non esiste un solo tipo di trust, perché sono diverse e le caratteristiche di ciascuno di essi e possono essere completamente diverse l’uno dall’altro.
Si può dire che ogni trust è come un abito cucito su misura, il cui stile dipende dalle caratteristiche del caso o dalla volontà e dai bisogni personali della singola persona che lo costituisce.
Il Trust è un istituto di origine anglosassone, attualmente diffuso in tutto il mondo.
– Il trust deve necessariamente essere disciplinato da una legge che preveda l’istituto che può essere l’unico elemento straniero di un trust “interno”
– Tutti gli altri elementi possono essere italiani: il disponente, il trustee, i beneficiari, i beni in trust, la lingua dell’atto istitutivo
– La legge regolatrice disciplina la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, i diritti, gli obblighi e i doveri del trustee, i rapporti fra il trustee e i beneficiari, la modifica e la cessazione del trust
– Il trust deve essere creato volontariamente
– L’atto istitutivo può essere un atto tra vivi o un atto a causa di morte (testamento)
– La prova dell’esistenza del trust deve essere fornita per iscritto: l’atto istitutivo di trust deve perciò essere redatto per iscritto (non necessariamente per atto pubblico)
Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
– Riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un trust sottoposto ad una legge straniera
– Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Convenzione)
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> Per prevenire conflitti
> Prima dell’insorgere della crisi
> Quando gli altri istituti previsti dal nostro ordinamento non soddisfano le esigenze di tutela
> Codice Civile Art. 2645 ter Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche
> garantire l’adempimento delle obbligazioni di mantenimento di figli naturali riconosciuti e di conviventi non uniti in matrimonio
> risolvere il problema dei rischi connessi al passaggio generazionale
> proteggere il patrimonio del professionista dai rischi connessi alla responsabilità professionale
> prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel divorzio
> proteggere soggetti deboli o diversamente abili
> la gestione di partecipazioni societarie
> la prestazione di garanzie per transazioni commerciali o finanziarie
> la soluzione della crisi d’impresa
> il passaggio generazionale
> Per realizzare una funzione “protettiva” attraverso la segregazione dei beni affidati al Trustee
> Per assicurare che i beni siano destinati allo scopo in vista del quale il trust è stato istituito
> Perché si tratta di uno strumento duttile e agile che si adatta alle esigenze specifiche
> I trust non consentono di disapplicare la legge italiana, ma nell’ambito dell’autonomia privata consentono di privilegiare un interesse rispetto ad un altro, riconoscendogli una più forte tutela
> L’atto dispositivo con cui si trasferiscono i beni al trustee soggiace alle norme sulla revocatoria, ordinaria e fallimentare, e a quelle di tutela dei legittimari
> I trust selezionano interessi meritevoli di tutela e li proteggono meglio di quanto facciano o possano fare gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento
> Il nuovo art. 2645 ter Codice Civile risolve i problemi della trascrizione
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